La possibilità di connettersi ad internet anche dallalbergo è
ormai un servizio irrinunciabile per qualsiasi struttura ricettiva di un certo
livello.
La messa a disposizione dei propri clienti di una connessione
con il "mondo esterno", a titolo gratuito o a pagamento, contribuisce
indubbiamente ad elevare la qualità dei servizi offerti in modo non trascurabile.
Sempre più spesso infatti i clienti si spostano dotati di un proprio
notebook e sempre più spesso dire "siamo spiacenti, ma non offriamo
il servizio" è equivalente a dover rinunciare a dei clienti che considerano
come essenziale visionare, ad esempio, la propria email.
Oramai è
impensabile far accedere il cliente ad uno dei computer dell'albergo, magari in
Back-Office o addirittura in Direzione per fargli controllare la posta elettronica
solo per "5 minuti". Tale comportamento infatti, oltre che rischioso
per la sicurezza dei dati nel computer (soprattutto in ambito di computer collegati
in rete LAN) è anche potenzialmente ILLEGALE.
La legge N° 144/2005
(Legge Pisanu Anti Terrorismo) impone infatti lobbligo di "richiedere
al questore la licenza a carico di chiunque intende aprire un pubblico esercizio
o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione
del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche... " e deve porre in essere il monitoraggio
delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio, ovvero:
memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed allora della comunicazione
e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale
utilizzato dallutente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni;
Ai sensi della normativa di cui sopra il gestore dovrà adottare misure
necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità
che ne garantiscano linalterabilità e la non accessibilità
da parte di persone non autorizzate fino al 31 dicembre 2007;
Inoltre
si legge nella circolare del Ministero dellinterno n. 557/2005 che "
In
particolare, gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti
anche dagli esercenti attività ricettive, laddove vengano offerti alle
persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche
se gratuiti, ma ciò non esclude che lidentificazione avvenga contestualmente
a quella richiesta a norma dellart. 109 del T.U. delle leggi di P.S.
Le modalità di identificazione sono le seguenti:
identificare
chi accede al servizio, prima che vi acceda, prendendone i dati anagrafici
da un documento di identità, trascrivendo il n. del documento e facendone
una fotocopia. Il gestore, inoltre, dovrà adottare le misure fisiche o
tecnologiche occorrenti ad impedire laccesso agli apparecchi terminali a
persone che non siano state preventivamente identificate. Sarà possibile
identificare una volta sola il soggetto che utilizza il servizio e conferirgli
delle credenziali di accesso ad uso plurimo, sarà, comunque, obbligo del
gestore assicurarsi che altri non identificati non utilizzino le stesse credenziali.
Alla luce di questi fatti, l'unica soluzione è di dotarsi di un
sistema in grado di poter tenere sotto controllo tutte le connessioni che vengono
eseguite e di poter tracciare e conservare in formato elettronico tutti i dati
obbligatori che possano ricondurre all'individuo X che in tale giorno, tale ora
ha navigato da questo computer. Inoltre si deve poter disporre di un sistema di
amministrazione pratico e veloce, che non impegni il personale addetto in inutili
compilazioni di registri.
devcomm è specializzata nell'installazione
e manutenzione di questi sistemi, seguendo la legge così come prescritto.
Siamo in grado di poter seguire il cliente in tutte le sue richieste, preparando
tutta la documentazione cartacea necessaria per la messa in regola dell'impianto.